Lo
Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) si pone
come strumento di semplificazione dei rapporti tra Pubblica
Amministrazione e Imprese e ha come scopo principale quello
di semplificare le procedure per il rilascio di
autorizzazioni necessarie a chi svolge attivita' produttive,
sia esso cittadino o persona giuridica dei paesi della
comunita' Europea o extra UE.
I principi normativi fondamentali sono contenuti nel D.Lgs.
112/1998, con cui lo Stato ha conferito alle Regioni e agli
Enti Locali le sue funzioni e compiti amministrativi
relativi alla localizzazione, realizzazione e ampliamento
d'impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il
rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie,
concernenti le materia dell'agricoltura, foreste,
artigianato, industria, energia, miniere e risorse
geotermiche, commercio, turismo ed industria alberghiera.
Il DPR 447/1998 ha meglio formalizzato le funzioni dello
Sportello Unico e ha introdotto le norme di semplificazione
dei procedimenti autorizzatori, mentre il DPR 160/2010,
recepito dalla LR 5/2011, ha ulteriormente semplificato e
riordinato la disciplina sul SUAP, ai sensi del comma 3,
art. 38 del DL 112/2008.
Il SUAP, cosi' come specificato dal comma 1, art. 2 del DPR
160/2010, e' l'unico soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto
l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di
servizi, e quelli concernenti le azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento nonche' cessazione
o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli
di cui al D.Lgs. 59/2010.
Il SUAP, quindi, costituisce l'unico punto di accesso per il
richiedente e fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' (comma 1, art. 4 del DPR 160/2010).
Il SUAP, attraverso lo sportello telematico, come definito
dalla LR 5/2011 che recepisce il DPR 160/2011, assolve il
suo triplice ruolo informativo, promozionale e
amministrativo, occupandosi di:
-
Fornire le informazioni, la modulistica e gli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle attivita'
produttive di cui al comma 1, art. 2 del DPR 160/2010 e
per la presentazione delle domande telematiche;
-
Verificare e gestire l'iter procedimentale delle domande
uniche presentate dall'impresa;
-
Trasmettere le pratiche telematiche e la relativa
documentazione agli altri Enti coinvolti nel
procedimento;
-
Acquisire le autorizzazioni, i pareri, le concessioni e
i nulla osta degli uffici comunali e delle altre
amministrazioni pubbliche coinvolte;
-
Fornire informazioni all'imprenditore circa lo stato di
avanzamento delle pratiche da egli presentate;
-
Gestire le comunicazioni con l'Impresa e con gli Enti
pubblici coinvolti;
-
Convocare le Conferenze di Servizi fra gli Enti terzi
quando e' necessario acquisire intese, nulla osta,
concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche
e richiedere le integrazioni documentali alle Imprese;
-
Emettere il provvedimento finale autorizzativo, quale
titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per
lo svolgimento delle attivita' richieste;
-
Offrire informazioni utili allo sviluppo delle attivita'
imprenditoriali: opportunita', agevolazioni, marketing
territoriale.
Al
SUAP sono attribuite, altresi', le competenze dello sportello
unico per l'edilizia produttiva, ai sensi del comma 6, art.
4 del DPR 160/2010.
Il SUAP e le altre amministrazioni che intervengono nel
procedimento, come specificato dal comma 2, art. 4 del DPR
160/2010, adottano modalita' telematiche di trasmissione dei
documenti e di comunicazione: gli interessati presentano al
SUAP territorialmente competente le domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni, i relativi elaborati tecnici
e allegati concernenti l'attivita' produttiva di interesse.
Il SUAP provvede, allora, all'inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni coinvolte.
Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento,
non possono trasmettere, al richiedente, atti autorizzatori,
nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere
immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli
atti e la documentazione a esse eventualmente presentati,
dandone comunicazione al richiedente.
Infine, compito del SUAP e' di porre a carico
dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti
previsti da disposizioni di leggi statali e regionali
vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le
spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo
i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e
al loro trasferimento, anche in via telematica, alle
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso,
ai sensi dei commi 13 e 14 dell' art.4 del DPR 160/2010.
Istruzioni per i professionisti per inviare una pratica al
SUAP
SI AVVISANO GLI UTENTI CHE TUTTE LE PRATICHE DEBBONO ESSERE
PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEMATICA.
LE PRATICHE PRESENTATE IN MODALITA' CARTACEA SARANNO
RITENUTE IRRICEVIBILI. Tutte le pratiche (DIA, SCIA,
comunicazioni, istanze di autorizzazione ecc...) devono
essere presentate esclusivamente in via telematica.
Tutte le pratiche devono essere trasmesse al SUAP in
modalita' telematica, cioe' tramite PEC (Posta Elettronica
Certificata). Non e' piu' ammesso ne' il cartaceo, ne' i fax ne'
la consegna su CD, DVD o pen drive;
la PEC puo' essere inviata da una casella dell'interessato
(esercente) o da un delegato (professionista, associazione,
amico, parente ecc...);
Ogni PEC puo' contenere uno o piu' procedimenti e, si
consiglia, dovra' contenere un UNICO FILE ZIP firmato
digitalmente (quindi trasformato in P7M) al cui interno vi
sara':
-
istanza principale
-
allegati (planimetrie, relazioni)
-
copia dei documenti d'identita' dei sottoscrittori
-
procura speciale (ove occorre)
-
copia ricevute di versamento di diritti, oneri e bolli
-
altri documenti utili
Le
possibilita' di invio delle pratiche sono due:
-
utilizzare il portale nazionale
www.impresainungiorno.gov.it (e tramite questo i portali
regionali);
-
la pratica tramite PEC (posta elettronica certificata).
In
queste pagine vi illustriamo questa seconda soluzione.
Il soggetto che intende inviare una pratica al SUAP deve
essere munito di una PEC (posta elettronica certificata).
E' possibile inviare la documentazione direttamente o
tramite un delegato (commercialista, architetto,
associazione di categoria ecc...).
La
PEC va inviata al SUAP competente, all'indirizzo di posta
certificata che trovate indicato nell'elenco ufficiale dei
SUAP:
www.impresainungiorno.gov.it/anagrafica-suap
Qualora si inviino allegati alla PEC e' indispensabile che
questi siano FIRMATI DIGITALMENTE tramite un dispositivo di
firma digitale (acquistabile sul mercato) proprio o del
delegato.
Nell'ipotesi piu' ricorrente il legale rappresentante
dell'impresa che intende presentare la pratica al SUAP potra'
compilare la documentazione in formato cartaceo, alleghera'
alla stessa la fotocopia del documento di identita', e
compilera' anche il modello di procura speciale (disponibile
sul sito www.comune.ustica.pa.it)
Consegnera' la documentazione al proprio delegato il quale
provvedera' ad acquisirla in formato elettronico (scansione),
a firmarla digitalmente, e ad inviarla al SUAP tramite PEC.
Si consiglia di utilizzare esclusivamente files in formato
PDF che, una volta sottoscritti digitalmente, potranno
assumere il formato P7M.
ATTENZIONE:
L'invio di documentazione cartacea, l'invio di PEC con file
non firmati digitalmente, l'invio mediante posta elettronica
non certificata o altri analoghi errori di trasmissione
rendono improcedibile l'istanza.
Che cos'e' la SCIA
La
SCIA , Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'
- e' la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o
cessare un' attivita' produttiva (artigianale, commerciale,
industriale), senza dover piu' attendere i tempi e
l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte
degli enti competenti.
La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della
legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore
sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di
iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al
rispetto di norme di programmazione e pianificazione, cosi'
come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sara' sufficiente
presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato
e completo in ogni sua parte per avviare la propria
attivita'.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da
parte degli uffici ed organi di controllo a cio' preposti, la
pratica deve essere corredata delle prescritte
autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e
professionali (quando richiesti per lo svolgimento di
determinate attivita') e devono anche essere allegati gli
elaborati tecnici e planimetrici.
E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica
destinataria di una SCIA dovra' accertare, entro 60 giorni
dal ricevimento, il possesso e la veridicita' dei requisiti
dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti
provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attivita' e
sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso
responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Tecnicamente la SCIA e' un'autocertificazione (dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o atto di notorieta') che
deve essere compilata utilizzando la modulistica predisposta
a livello regionale o disponibile su questo portale.
La procedura della SCIA si applica alle piu' svariate
tipologie di attivita' economica, dal comparto commerciale, a
quello artigianale fino alle attivita' turistico-ricettive,
alberghiere ed extralberghiere.
Quando occorre presentarla
La
SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della
modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attivita';
la sua presentazione , avvenuta in modo corretto e completo
, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto ricezione,
costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio
dell'attivita' e/o modificarla.
Quando non serve
Non
sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori
artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a
prestazioni che:
• non producano, con impianti o macchine, emissioni in
atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
• non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
• non producano rifiuti speciali pericolosi;
• non abbiano un significativo impatto rumoroso con
l'ambiente.
Sono in ogni caso assoggettati all'obbligo di presentazione
della SCIA i soggetti interessati per le attivita' che, pur
con meno di 3 dipendenti, siano:
• industrie insalubri quali officine per lavorazione di
metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a
secco (vedi elenchi delle attivita' riportati nel Decreto
Ministero della Sanita' 5 settembre 1994) .
Chi deve sottoscriverla
Sottoscrive la SCIA il titolare o il legale rappresentante
dell'impresa ubicata sul territorio.
Attivita' produttive in SCIA:
•
commercio al dettaglio in sede fissa;
• commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali
(quali internet, corrispondenza, ecc.);
Modulistica unificata (aggiornata al DDG 3515 del 14/11/2019
)
Dal 01/01/2020 le istanze, le segnalazioni, le comunicazioni
in materia di attivita' produttive dovranno
essere presentate utilizzando i moduli sotto riportati.
Il mancato utilizzo della modulistica
sara' motivo di rigetto delle istanze, delle segnalazioni,
delle
comunicazioni presentate
Moduli da allegare alle pratiche gia' presenti nella pagina SUAP:
MODULISTICA
ALTRA MODULISTICA SCIA:
1 – SCIA ESERCIZIO ATTIVITÀ DI PULIZIE,
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI
SANIFICAZIONE
2 – SCIA PER ATTIVITÀ MEDICA
3 – SCIA ATTIVITA’ ARTIGIANALE
4 – SCIA EX ART. 86 TULPS - AVVIO
DELL’EFFETTUAZIONE DEI GIOCHI LECITI
5 - SCIA EX ART. 86 TULPS - GIOCO LECITO
6 – SCIA INTERNET POINT
7 – SCIA LUDOTECA
8 – SCIA NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
9 – SCIA NOLEGGIO DI ATTREZZATURE BALNEARI
10 – SCIA
VENDITA
AL PUBBLICO DI PRODOTTI AGRICOLI
11 – SCIA SALA GIOCHI CON SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
12 – SCIA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI
EDICOLA
13 – SCIA SALA GIOCHI CON SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE VARIAZIONI
14 – SCIA DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI
COMMERCIO
15 – SCIA DI ATTIVITA’ AGRITURISTICA
16 – SCIA AI FINI DELLA ATTIVAZIONE DELLO
SCARICO
17 – SCIA TOELETTATURA E TOSATURA ANIMALI E
VENDITA DI ANIMALI, MANGIMI ED ACCESSORI PER GLI STESSI
LOCAZIONE TURISTICA BREVE:
1 – LINEE-GUIDA-LOCAZIONE-TURISTICA-BREVE
2 - MODULO-LOCAZIONE-TURISTICA-BREVE
MODULI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
RICETTIVE:
1 -
CIRCOLARE_PROCEDURA-PARERI-ATTIVITA-TURISTICHE-RICETTIVE
2 – REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE IN
STELLE DELLE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE
3 – ALBERGHI-DI-CATEGORIA-QUATTRO-STELLE
4 - ALBERGHI-DI-CATEGORIA-TRE-STELLE
5 - ALBERGHI DI CATEGORIA 1 STELLA E 2 STELLE
6 –
DEI-VILLAGGI-ALBERGO-DI-CATEGORIA-TRE-STELLE
7 - RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE
8 -TURISMO RURALE DI CATEGORIA 1,2,E 3 STELLE
9 – ALBERGHI-DIFFUSI
10 – BED-BREAKFAST
11 CASE-VACANZE
12 – DEGLI-OSTELLI-E-CASE-PER-FERIE
13 -ESERCIZI-DI-AFFITTACAMERE
SUOLO PUBBLICO – INSEGNE – LUMINARIE – PASSO
CARRABILE
1 - INSEGNE PERMANENTE
2 - RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER
ATTIVITA’ DI RISTORO ALL’APERTO
3 -RICHIESTA-ACCESSO-PASSO-CARRABILE
4 - RICHIESTA-LUMINARIE
5 - SUOLO PUBBLICO ARTISTI PROPRIO INGEGNO
6 -SUOLO PUBBLICO EDILIZIA PONTEGGI
7 - SUOLO-PUBBLICO-TEMPORANEO
A.U.A.
1 – REGOLAMENTO
2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
3 – LINEA GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE
4 – MODELLO ISTANZA AUA

PREVENZIONE INCENDI
